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giovedì 21 novembre 2013

Caso Ruby, depositate motivazioni sulla condanna di Berlusconi

Il giudice Giulia Turri, che ha depositato le motivazioni, ha respinto la richiesta spiegando che ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura penale non sono "soggetti legittimati" a prenderne visione. Dopo qualche minuto trapelano i primi stralci su ciò che i giudici hanno scritto nelle motivazioni: 


 "Risulta innanzitutto provato che l’imputato abbia compiuto atti sessuali con El Mahroug Karima in cambio di ingenti somme di denaro e di altre utilità quali gioielli".  "Ritiene il Tribunale che la valutazione unitaria del materiale probatorio illustrato evidenzi lo stabile inserimento della ragazza nel collaudato sistema prostitutivo di Arcore ove giovani donne, alcune delle quali prostitute professioniste, compivano atti sessuali in plurimi contesti".
"Risulta provato - si legge ancora - che il regista delle esibizioni sessuali delle giovani donne fosse proprio Berlusconi, il quale dava il via al cosiddetto bunga bunga in cui le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare i desideri dell’imputato, ossia per fargli provare piaceri corporei, come chiarito dalla stessa El Mahroug, inscenando balli con il palo da lap dance, spogliarelli, travestimenti e toccamenti reciproci".  I giudidi proseguono scrivendo che "a tale preludio faceva poi seguito la notte ad Arcore con il presidente del Consiglio, in promiscuità sessuale, ma soltanto per alcune giovani scelte personalmente dal padrone di casa tra le sue ospiti femminili. Certo è che, tra queste, egli scelse El Mahroug Karima in almeno due occasioni".
In un altro passaggio si legge che c’è "la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza dell’imputato della minore età di El Mahroug Karima nella forma del dolo diretto".
"Il presidente del Consiglio dei ministri ha chiamato nel cuore della notte il capo di gabinetto per chiedere la liberazione" di Ruby "al fine di ottenere per sé un duplice vantaggio": da un lato, la ragazza veniva in tal modo rilasciata per cui la stessa avrebbe
potuto continuare indisturbata a frequentare Arcore e, dall’altro, evitava che la stessa potesse riferire alle forze dell’ordine o alle assistenti sociali di avere compiuto atti sessuali a pagamento con lo stesso imputato, garantendosi così l’impunità". La prova che Berlusconi sapeva della minore età di Ruby? Per i giudici è nella telefonata che l’ex premier fece in Questura la notte tra il 27 e il 28 maggio 2010: "La prova della consapevolezza in capo all’imputato - scrivono - si trae logicamente dal comportamento tenuto da Berlusconi a seguito del controllo di Karima effettuato dal Commissariato Monforte-Vittoria in corso Buenos Aires".
Berlusconi, si legge ancora nelle motivazioni della sentenza, avrebbe inquinato le prove del processo: "Ritiene il Tribunale di dovere tenere conto anche della capacità a delinquere dell’imputato, desunta dalla condotta susseguente ai reati, consistita nell’attività sistematica di inquinamento probatorio a partire dal 6 ottobre 2010, attuata anche corrispondendo a El Marough Karima e ad alcune testimoni ingenti somme di denaro".
Il Cavaliere "non cessò affatto di avere rapporti con la minorenne" dopo la notte del controllo in questura il 27 maggio 2010, "tanto che ne pretese l’affidamento a Minetti Nicole, una delle fedeli frequentatrici della residenza di Arcore, bene inserita nel sistema prostitutivo, la quale coadiuvava addirittura l’imputato nella gestione degli appartamenti di via Olgettina, provvedendo a mantenere i contatti con il gestore dell’immobiliare e con il ragioniere Spinelli per i pagamenti delle spese e dei canoni di affitto delle ragazze".
Secondo i giudici il capo di gabinetto della questura di Milano, Pietro Ostuni, obbedì alla richiesta dell’allora premier Berlusconi di rilasciare Ruby perché preoccupato da eventuali rischi sulla sua carriera. Se i giudici definiscono una "frottola" la parentela tra Ruby e il presidente Mubarak la condotta di Ostuni "rivela un palese timore del soggetto passivo, derivante dall’indebita richiesta avanzata da Berlusconi, tanto da non potere sottrarvisi, anche solo al fine di evitare eventuali ripercussioni negative sul suo futuro professionale, in virtù dei rapporti gerarchici intercorrenti tra i protagonisti e dei ruoli dagli stessi rivestiti".
Molto duro il commento dei legali di Berlusconi, Niccolò Ghedini e Piero Longo: "Certo che la condanna a un cittadino a sette anni di reclusione in un processo dove tutte le asserite persone offese ne attestano l’innocenza, compresi i funzionari di polizia, è davvero un fatto che poteva accadere soltanto al presidente Berlusconi. Una concussione per costrizione con l’asserito concusso che nega di esserlo e che viene ritenuto tale perchè avrebbe potuto, ipoteticamente, temere effetti negativi per la sua carriera. Mai il dottor Ostuni ha prospettato di aver lontanamente pensato a tale evenienza. Nel contempo la dottoressa Iafrate ha costantemente dichiarato di aver deciso in piena e totale autonomia e libertà l’affido di Ruby" sottolineano Longo e Ghedini. "Parimenti è del tutto assurda la ricostruzione delle serate ad Arcore e dei rapporti con Ruby. Tutte le testimonianze, oltre trenta, che non collimavano con le poche dell’accusa, sono state non solo neglette ma addirittura ritenute false. Le nette e reiterate negazioni di Ruby, verbalizzate ben prima della serata del 6/10/2010, che segnerebbe a parere del Tribunale la consapevolezza del presidente Berlusconi in ordine alle dichiarazioni rese in Procura, non vengono neppure considerate", rimarcano.
"Ruby ha sempre negato fin dal primo momento qualsiasi atto sessuale con il Presidente Berlusconi e qualsiasi dazione di denaro a ciò rivolta. Ugualmente la teste ha sempre ribadito che il presidente Berlusconi era inconsapevole, comunque, della sua minore età. Certo che la condanna ad un cittadino a sette anni di reclusione in un processo dove tutte le asserite persone offese ne attestano l’innocenza, compresi i funzionari di polizia, è davvero un fatto che poteva accadere soltanto al presidente Berlusconi".

venerdì 25 ottobre 2013

Cassazione lumaca con De Benedetti.

Un anno e quattro mesi circa. È dal 28 giugno del 2012, infatti, che a Roma in Corte di Cassazione pende il ricorso del gruppo Espresso, presieduto dall'ingegner Carlo De Benedetti, contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che lo condanna al pagamento di 225 milioni (per il quale è stata ottenuta una sospensiva) per la mancata dichiarazione di plusvalenze realizzate nell'ambito della quotazione in Borsa di Repubblica nel 1991.


 Nel bilancio al 30 giugno 2013 dell'Espresso è già stanziato un accantonamento di 34,3 milioni allo scopo a fronte di un rischio massimo di 359,7 milioni tra maggiori imposte, interessi legali e sanzioni (il ricorso comprende anche una vertenza su benefici fiscali da operazioni di usufrutto azionario con soggetti esteri).

La vicenda si trascina tra Commissioni e Cassazione da oltre vent'anni. Ma perché da 485 giorni la suprema corte non fissa l'udienza? «Ci vogliono oltre tre anni per discutere un ricorso», ci spiega l'avvocato Giuseppe Marino, tributarista e cassazionista ma soprattutto allievo di Livia Salvini, legale dell'Espresso nella vertenza. Si può ben utilizzare, quindi, l'espressione «a tempo di record» per la sentenza che - a distanza di due anni dall'appello - ha bocciato il ricorso Fininvest sul Lodo Mondadori consegnando all'Ingegnere ben 540 milioni. Le statistiche 2012 della Cassazione, infatti, indicano in circa 36 mesi il tempo per avere soddisfazione sui ricorsi tributari. Il 75% dei giudizi civili l'anno scorso ha riguardato atti depositati 2 anni prima e oltre.

«I giudici della tributaria sono solo 24 e hanno un arretrato di 30mila cause cui ogni anno se ne aggiungono 9mila, adesso sono arrivati alla fine del 2009», aggiunge Marino. E il gruppo Espresso non ha fretta di pagare visto che nelle note al bilancio giudica come «probabile» e «possibile» la soccombenza sulle due controversie.

Qui finisce la parte «tecnica» e comincia quella «politica». In Cassazione una causa procede speditamente se il relatore cui è affidata vi vede particolari motivi di urgenza come la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso. Se ciò non accade, ci sarebbe la possibilità per il presidente della sezione di organizzare il lavoro anticipando la trattazione di cause più rilevanti. Non tanto per i 350 milioni in ballo (la Cassazione non guarda agli importi: il 70% delle cause tributarie ha valore inferiore a 20mila euro), ma per il profilo giurisprudenziale. L'avvocato di De Benedetti, Livia Salvini, aveva biasimato l'intento della Commissione tributaria e dell'Agenzia delle Entrate di «sindacare le scelte economiche». Magistrati che mettono in discussione le libertà costituzionali, forse l'aveva detto anche qualcun'altro.

L'Agenzia delle Entrate, fanno notare altri fonti legali, avrebbe potuto «spingere» per un'accelerazione del dossier mediante l'Avvocatura dello Stato. Anche perché sarebbe suo interesse recuperare quei 225 (o 359) milioni. E, invece, lo zelo è inferiore a quello esplicato nei controlli a sorpresa sui possessori di Suv. Certo, il gruppo Espresso ha lamentato di non aver avuto accesso al condono sulle liti pendenti ultradecennali come la «gemella» Mondadori. Ma è altrettanto vero che da 485 giorni per l'Ingegnere è tutto fermo.

venerdì 4 ottobre 2013

I giuristi Marzaduri e Iorio smontano la sentenza Mediaset


Sono giuristi, parlano da esperti, da addetti ai lavori che conoscono la materia e sanno valutare una sentenza codice alla mano. Solo da tecnici, nulla di più. E con questo approccio bocciano la pronuncia della Cassazione sui diritti tv Mediaset, che è costata a Silvio Berlusconi una condanna a 4 anni di carcere.
La bocciatura arriva da Enrico Marzaduri, professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'università di Pisa, e Antonio Iorio, docente di Economia dei tributi presso l'università della Tuscia, a Viterbo, per mezzo di due lunghi e dettagliati articoli comparsi su Guida al diritto, la rivista giuridica del Sole 24 Ore.
 

L'esito della sentenza pronunciata dalla sezione feriale, presieduta dal giudice Antonio Esposito, non convince i due giuristi sotto diversi profili. Marzaduri evidenzia come i supremi giudici si siano limitati a riportare integralmente le conclusioni dei colleghi di primo e secondo grado affermando che erano corrette e senza preoccuparsi di valutare se la Corte d'Appello di Milano avesse raggiunto la prova della partecipazione di Berlusconi al contestato reato di frode fiscale. Non ci sarebbe stata, insomma, alcuna verifica della fondatezza dei motivi del ricorso presentato dal Cavaliere. Ma c'è un capitolo sul quale ai giudici preme invece soffermarsi di più, quello sulle asserite prove di un rapporto stretto tra Berlusconi, i manager Mediaset e il mediatore Frank Agrama, nonostante quest'ultimo abbia testimoniato sotto giuramento non solo di aver incontrato una sola volta il Cavaliere negli anni '80 ma anche che l'ex premier non ha mai partecipato a nessuna trattativa di compravendita di diritti televisivi. Tanto che mai i pm milanesi hanno trovato traccia di passaggi di denaro tra i due presunti soci. Per cercare di dimostrare il contrario i giudici si inoltrano in una disamina che, a detta di Marzaduri, «pare più espressione di un nuovo vaglio di merito che una verifica di fondatezza di censure mosse alla decisione della Corte territoriale». La condanna sarebbe dunque basata su una «presunzione di responsabilità», che vede Berlusconi coinvolto anche nella scelta di effettuare gli ammortamenti per le dichiarazioni fiscali del 2002 e del 2003, che si riferiscono a fatture del '98. «Presunzione - si legge nell'articolo - ritenuta sufficiente a giustificare il rigetto dei ricorsi nella misura in cui non si sono acquisiti dati probatori contrastanti».
Altro articolo, altra censura «tecnica». Antonio Iorio parte dalla differenza tra fatture soggettivamente inesistenti, quelle cioè utilizzate per gli ammortamenti ed emesse non dal soggetto che ha affettivamente ceduto i diritti ma da un'altra impresa estera priva di effettiva autonomia decisionale, e quelle oggettivamente inesistenti, in cui viene riportato un importo maggiore di quello reale, per concludere che in questo processo non ci sono fatture false e non è configurabile il reato di frode fiscale, come il professor Franco Coppi ha ampiamente argomentato davanti ai giudici della Cassazione durante la discussione del ricorso. Perché è vero che Mediaset ha acquisito i diritti Tv a prezzi superiori, ma quei soldi li ha effettivamente pagati e non c'è prova che il denaro sia rientrato per altri canali nella disponibilità della società. Il costo, dunque, non è fittizio. Un argomento forte, che infatti le motivazioni della sentenza non riescono a superare. Nel processo Mediaset, osserva Iorio, «il costo è stato effettivamente sostenuto, il bene o il servizio realmente acquistato, per cui di norma l'amministrazione fiscale non ha alcun problema a riconoscere la deducibilità del costo». E la Cassazione stessa in passato, in due diverse pronunce, ha negato che in medesime ipotesi di costi gonfiati ma realmente sostenuti fosse configurabile la frode fiscale.